RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni)

      Le disposizioni previste dal disegno di legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, salvo quelle di cui all'articolo 10, secondo quanto di seguito illustrato.

Articolo 1

      Fissa a diciotto anni l'età minima per l'arruolamento nelle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 2

      Modifica le disposizioni in materia di licenze e assenze per malattia previste dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, che disciplina il trattamento economico del personale in servizio all'estero presso enti, organismi e comandi internazionali.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli stanziamenti di bilancio sono calcolati sulle presenze effettive.

Articolo 3

      La disposizione chiarisce, in via interpretativa, che l'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, riguardante la corresponsione dell'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, si applica esclusivamente al personale militare.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In relazione ad alcune sentenze che hanno riconosciuto al personale civile della Difesa il diritto alla percezione di tale indennità, considerato il costo medio annuo pari a circa 5.156 euro per ciascuna unità di personale, si possono prefigurare risparmi di spesa secondo il seguente prospetto:


PERSONALE INTERESSATO
UNITÀ
ONERE
Vincitori ricorso 106 546.536
Ricorsi pendenti 326 1.680.856
Restante personale impiegato nell'area operativa 27.821 143.445.076
Totale... 28.253 145.672.468
 

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Articolo 4

      Prevede riserve di posti nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, a favore di parenti del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti, nonché, nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri, anche a favore di parenti del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti
      Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 5

      Prevede modifiche del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, e alla legge 10 aprile 1954, n. 113, recante disposizioni in materia di stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
      In particolare, il comma 1, lettera a), è inteso a modificare la sola denominazione dei ruoli normale e speciale del corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 1, lettera b), prevede che il computo del periodo di ferma obbligatoria contratta dagli ufficiali sia sospeso durante l'aspettativa per motivi privati, il congedo straordinario senza assegni ovvero l'aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e l'aspettativa senza assegni per la formazione di medici specialisti.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 1, lettera c), prevede che gli obblighi di comando o imbarco ai fini dell'avanzamento al grado superiore possano essere svolti non solo presso enti, reparti, comandi organicamente costituiti, come attualmente previsto, ma anche presso unità costituite in relazione a specifiche esigenze operative o logistiche.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 1, lettera d), è inteso a valorizzare l'iter formativo previsto per gli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, stabilendo, per tutti, che la valutazione conseguita al termine del corso di applicazione venga considerata ai fini della determinazione dell'ordine di anzianità in ruolo.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 1, lettera e), in materia di reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica, individua il titolo universitario il cui conseguimento o mancato conseguimento condiziona l'applicazione delle disposizioni sui trasferimenti di ruolo d'autorità al termine dei corsi dell'Accademia

 

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aeronautica (articolo 28, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 490 del 1997).
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 1, lettera f), numero 1), è inteso a consentire il transito nei ruoli normali dei Corpi sanitari, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti ad altri ruoli della medesima Forza armata, in possesso delle lauree e delle relative abilitazioni all'esercizio della professione previste per l'accesso a tali ruoli.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, essendo il transito consentito al solo personale militare in servizio.
      Il comma 1, lettera f), numero 2), è inteso a riunire nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina gli ufficiali operanti nel settore infrastrutture, attualmente appartenenti al Corpo delle armi navali o ad altri Corpi della Marina.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, essendo il transito consentito al solo personale militare in servizio.
      Il comma 1, lettera g), è inteso a prorogare, fino all'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 60-bis del decreto legislativo n. 490 del 1997, riguardanti la ripartizione tra i ruoli di provenienza del numero delle promozioni annuali ai vari gradi dei ruoli unificati, la determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali con decreto ministeriale, l'aliquota unica di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli normali in luogo delle tre previste a regime formate sulla base dell'anzianità di grado, le promozioni cicliche, le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, già prorogate fino all'anno 2009 dall'articolo 7 della legge 2 dicembre 2004, n. 299, che ha introdotto l'articolo 60-bis citato.
      Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non comportando modifiche al numero annuale delle promozioni al grado superiore.
      Il comma 1, lettera h), numeri 1) e 2), prevede disposizioni in materia di collocamento del personale in aspettativa per riduzione di quadri (ARQ), chiarendo le modalità di calcolo delle eccedenze di cui all'articolo 65, comma 9, del decreto legislativo n. 490 del 1997.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che il decreto, che annualmente determina le consistenze del personale militare in servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001, deve assicurare l'invarianza della spesa rispetto alle risorse finanziarie rese disponibili dalla legislazione vigente (tabella A allegata alla legge n. 331 del 2000; tabella C allegata alla legge n. 226 del 2004).
      Il comma 1, lettera h), numero 3), in relazione alla modifica prevista dal comma 1, lettera d), numero 2), elimina il riferimento all'impiego esclusivo di ufficiali del genio dell'Esercito presso le direzioni del genio militare per la Marina.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 

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      Il comma 1, lettera i), è inteso ad integrare il testo della nota [a] apposta in calce al quadro VIII della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, riguardante l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio navale della Marina, nella parte in cui, nel determinare il numero di promozioni a scelta al grado di capitano di vascello da effettuare annualmente, nell'ambito di un ciclo di tre anni, nulla dispone con riguardo al primo anno del ciclo.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, essendo il numero di promozioni previsto per il primo anno del ciclo corrispondente a quello minimo stabilito per l'avanzamento al grado di capitano di vascello dalla nona colonna dello stesso quadro VIII.

Articolo 6

      Prevede modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
      In particolare, il comma 1, lettere a) e f), prevede disposizioni relative al ciclo formativo degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 1, lettera b), è inteso ad estendere agli ufficiali dell'Arma le disposizioni sugli obblighi di servizio degli ufficiali appartenenti ai Corpi sanitari delle Forze armate, nonché sulla sospensione del computo della ferma obbligatoria durante i periodi di aspettativa per motivi privati, di congedo straordinario senza assegni ovvero di aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di aspettativa senza assegni per la formazione di medici specialisti, introdotte nel decreto legislativo n. 490 del 1997 dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Le lettere c), e), g), numero 5), e h) del comma 1 sono intese a modificare il sistema di avanzamento al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri, trasformandolo da avanzamento a scelta in avanzamento ad anzianità.
      La disposizione viene adottata, come precisato al comma 2, senza che derivino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il numero delle promozioni al grado di maggiore conferite ai capitani del ruolo normale e del ruolo speciale ai sensi degli articoli 16, 18 e 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, come modificato dal comma 1, è pari al numero delle promozioni che sarebbero state conferite annualmente ai capitani del ruolo normale e del ruolo speciale in applicazione del regime vigente prima delle modificazioni.
      Il comma 1, lettera d), prevede che gli obblighi di comando o imbarco ai fini dell'avanzamento al grado superiore possano essere svolti non solo presso enti, reparti e comandi organicamente costituiti, come attualmente previsto, ma anche presso unità costituite in relazione a specifiche esigenze operative o logistiche.

 

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      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 1, lettera g), numeri 1), 2), 3) e 4), è inteso a introdurre disposizioni transitorie, a partire dal 2010 e fino a tutto il 2017, per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.
      Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il volume organico dei colonnelli rimane invariato (321 unità) e il numero totale di promozioni annue viene ridotto da 29,5 a 27, delle quali 24 in prima aliquota e 3 in seconda.
      Il comma 1, lettera g), numero 6), proroga, sino al 31 dicembre 2016, il regime transitorio di cui al comma 14 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 298 del 2000, che prevede che con decreto del Ministro della difesa, in relazione a indifferibili esigenze istituzionali, possano essere modificati il numero delle promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, fermi restando i volumi organici complessivi.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto restano ferme le dotazioni organiche dei ruoli di cui alle tabelle n. 1, n. 2 e n. 3 allegate al decreto legislativo n. 298 del 2000.

Articolo 7

      È inteso ad integrare la disciplina in materia di aspettativa per riduzione di quadri (ARQ).
      In particolare, il comma 1, lettera a), inserisce, nell'ambito dell'ordine di collocamento in ARQ, il personale con anzianità contributiva pari a quaranta anni o che si trovi a cinque anni dal limite di età, che ne faccia espressa domanda.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 1, lettera b), prevede l'esclusione dal collocamento in ARQ degli ufficiali che ricoprano posizioni di particolare livello in ambito internazionale (alti comandi NATO e internazionali).
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 2 è inteso a chiarire, in via interpretativa, che gli assegni da corrispondere al personale in ARQ sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative percepite dal personale alla vigilia del transito in ARQ e non anche di quelle derivanti da nuovi istituti retributivi introdotti successivamente.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 3 è inteso a risolvere dubbi interpretativi sorti in merito all'applicazione dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, chiarendo che i benefìci spettanti agli ufficiali in ARQ cessati a domanda dal servizio permanente comprendono tutti i benefìci

 

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legati al raggiungimento del limite di età, di cui al comma 3 dello stesso articolo 43.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 4 è inteso a consentire al personale in ARQ di poter usufruire immediatamente dei rimborsi e delle indennità per il trasferimento di mobili e masserizie dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto, attualmente corrisposti solo al momento del collocamento a riposo.
      Le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto prevedono la mera anticipazione dell'esercizio di diritti comunque spettanti in periodi successivi.
      Il comma 5 è inteso a riconoscere al coniuge dell'ufficiale collocato in ARQ il diritto al trasferimento nella sede di servizio più vicina alla località in cui il militare ha eletto domicilio, attualmente previsto solo per il coniuge del militare in servizio permanente effettivo.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 8

      Prevede modifiche del decreto legislativo n. 196 del 1995, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare non direttivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
      In particolare, il comma 1, lettera a), in materia di reclutamento nel ruolo dei marescialli, prevede disposizioni sulle riserve dei posti e sui requisiti di partecipazione ai concorsi.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 1, lettera b), interviene in materia di avanzamento al grado superiore del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti, prevedendo che i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio ed imbarco da compiere per l'inclusione nelle aliquote di valutazione siano determinati dal Capo di stato maggiore di Forza armata.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 9

      Prevede una modifica al decreto legislativo n. 198 del 1995, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare non direttivo dell'Arma dei carabinieri.
      In particolare, il comma 1 interviene in materia di avanzamento al grado superiore del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, prevedendo che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esami da compiere per

 

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l'inclusione nelle aliquote di valutazione siano determinati dal Comandante generale dell'Arma.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 10

      Prevede l'avanzamento al grado superiore del personale appartenente ai ruoli dei marescialli, sergenti, volontari di truppa in servizio permanente e musicisti, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma e delle Forze armate, e corrispondenti ruoli e categorie dell'Arma dei carabinieri, in caso di decesso ovvero di inabilità permanente al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio durante l'impiego in attività addestrative e operative.
      La disposizione comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, valutati in euro 30.872,09 per l'anno 2008, euro 29.563,22 per l'anno 2009 ed euro 38.572,30 a decorrere dall'anno 2010, secondo quanto evidenziato nell'allegata scheda tecnica.

Articolo 11

      Modifica uno dei requisiti previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 79, per la partecipazione dei docenti che hanno svolto attività di insegnamento di lingue estere presso la scuola dell'Esercito ai concorsi ad essi riservati.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, oltre quelli già considerati dalla clausola di copertura finanziaria della stessa legge n. 79 del 2006.

Articolo 12

      Prevede l'adozione del regolamento delle scuole militari dell'Esercito («Nunziatella» e «Teuliè»).
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 13

      Prevede disposizioni integrative della legge 10 ottobre 2005, n. 207, istitutiva della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero, con riguardo al conferimento alla memoria, alla pubblicità e alla consegna dell'onorificenza.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

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Articolo 14

      Prevede che della concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare sia data notizia anche nel sito istituzionale della rete internet dell'amministrazione di appartenenza.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 15

      È inteso a modificare talune disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 25, riguardante l'Ordine Militare d'Italia. In particolare, è ampliata la composizione del Consiglio dell'Ordine, dagli attuali cinque membri più il presidente a undici membri più il presidente.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto ai componenti del Consiglio non viene corrisposto alcun emolumento, neanche sotto forma di gettone di presenza.

Articolo 16

      Prevede disposizioni transitorie riferite all'iter formativo previsto per gli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito e dell'Aeronautica.
      Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 17

      Prevede disposizioni abrogative.
      Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.